Sez. 1, Sentenza n. 2111 del 27/01/1986 Ud. (dep. 15/03/1986) Rv. 172145 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
La chiamata di correo - che di per sè non è che un mero indizio e che deve essere valutata con estrema prudenza dal giudice specie per quel che attiene alla personalità del suo autore ed alla individuazione delle cause che l'anno determinata - ancorché ritrattata può assumere valore di prova solo quando l'attendibilità sul suo contenuto intrinseco trovi conforto e riscontro in altri elementi e circostanze ad esso estrinseci e che, con lo stesso logicamente ricollegandosi, ne avvalorino e confermino la veridicità. (Conf mass n 168981; (Conf mass n 163155).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)