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Sez. 6, Sentenza n. 29393 del 15/07/2026 Cc. (dep. 03/08/2026) Rv. 290361-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Reato commesso in parte in Italia - Difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria dello Stato richiedente - Esclusione - Conseguenze - Individuazione.
Stato
decisa il 2026-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290361-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, la commissione in Italia di parte del reato non esclude la concorrente giurisdizione straniera, né impedisce l'estradizione fondata sulla Convenzione europea del 1957, in forza della quale in tale eventualità può farsi luogo solo al rifiuto facoltativo di estradizione, che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della giustizia, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 58 del 1997.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)