Sez. 6 - , Sentenza n. 53176 del 15/11/2018 Cc. (dep. 27/11/2018) Rv. 274582 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Reato commesso in parte in Italia da un cittadino italiano– Difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria straniera – Esclusione – Limiti – Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, la commissione in Italia di parte del reato non esclude la concorrente giurisdizione straniera, né impedisce l'estradizione fondata sulla Convenzione europea del 1957, in virtù della quale siffatta ipotesi può dar luogo solo al rifiuto facoltativo di estradizione, che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 58 del 1997, rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia. (Fattispecie relativa a una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità svizzere per un reato commesso in parte in Italia da un cittadino italiano).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)