Sez. L, Sentenza n. 12689 del 29/08/2003 (Rv. 566402 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Dipendenti postali - Passaggio dei relativi rapporti all'INAIL in base alla legge n. 449 del 1997.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti delle Poste Italiane s.p.a., il trasferimento all'INAIL dei relativi rapporti - disposto dall'art. 53, settimo comma, della legge n.449 del 1997, deve essere inteso nel senso che: a) per gli eventi verificatisi dopo il 1 gennaio 1999 l'INAIL è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni; b) per gli eventi verificatisi prima della predetta data e definiti entro il medesimo termine, le prestazioni a carico dell'INAIL sono esclusivamente quelle decorrenti dalla data stessa, in quanto le prestazioni relative al periodo precedente sono state, o avrebbero dovuto essere già state corrisposte dalle Poste Italiane; c) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data ma non ancora definiti al 1.ò gennaio 1999, l'INAIL è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, senza alcuna distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi alla predetta data.
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)