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Sez. 3, Sentenza n. 3837 del 01/04/1995 (Rv. 491582 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Esercizio - Legittimazione passiva - Acquirente del fondo - Sussistenza - Venditore - Esclusione - Conseguenze - Notifica del ricorso per cassazione al venditore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491582-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

Legittimato passivamente all'azione di riscatto agrario di cui all'art. 8 legge n.590/65 è esclusivamente l'acquirente del fondo. Pertanto, ove sia stato convenuto in giudizio anche il venditore, la carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo anche se non rilevata in sede di merito, determina la scindibilità del rapporto processuale nei suoi confronti, sicché non occorre disporre la notifica del ricorso per Cassazione a detto soggetto, quando siano già scaduti i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)