Sez. 3, Sentenza n. 1252 del 21/02/1980 (Rv. 404750 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - AZIONE EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - NATURA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - EFFETTI - IPOTECA ISCRITTA SUCCESSIVAMENTE ALL'ATTO DI COMPRAVENDITA SOGGETTO AL RITRATTO - INEFFICACIA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - AZIONE EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - NATURA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - EFFETTI - IPOTECA ISCRITTA SUCCESSIVAMENTE ALL'ATTO DI COMPRAVENDITA SOGGETTO AL RITRATTO - INEFFICACIA.*
L'Azione di riscatto prevista dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, che ha natura personale propter rem ed e esperibile nei confronti di qualsiasi terzo acquirente del fondo, determina la sostituzione ex tunc del riscattante al terzo e questa, a sua volta, comporta, come conseguenza necessaria, l'inefficacia anche delle ipoteche iscritte successivamente all'atto di compravendita soggetto al retratto (agrario), anche in analogia a quanto disposto dall'art 1505 cod civ in tema di riscatto convenzionale. (V 2039/70, mass n 348128).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1505, Preleggi art. 12, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)