Sez. 2, Sentenza n. 24573 del 20/11/2006 (Rv. 593385 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Responsabilità solidale sussidiaria della persona giuridica - Esatta indentificazione del trasgressore - Requisito di legittimità dell'ordinanza - Ingiunzione emessa nei confronti dell'ente - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
Nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'art. 6 sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente; tale responsabilità è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sia stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all'ente per aver agito nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dall'identificazione dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per sè solo, non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, a meno che detta mancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova sulla responsabilità, o perché possa dubitarsi della sussistenza stessa dell'illecito, o perché sia posto in discussione il nesso soggettivo tra la commissione del fatto (certo nella sua verificazione) e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore. (Nella specie, la S.C.ha confermato la sentenza di merito di rigetto avverso un'opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di un Comune per aver mantenuto uno scarico fognario non autorizzato, rilevando che l'attività omissiva sanzionata era comunque riconducibile al Comune, in quanto spettava al soggetto all'interno di esso preposto al settore - il Sindaco, come originariamente indicato, o il dirigente del settore, delegato dal sindaco per la specifica materia - impedire che fossero attivati e mantenuti scarichi fognari senza che fosse richiesta l'autorizzazione all'amministrazione provinciale competente).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)