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Sez. 3, Sentenza n. 6576 del 29/07/1987 (Rv. 454821 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA CASA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILE URBANO DESTINATO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE AL VENDITORE DELL'INTENZIONE DI VENDERE - NATURA - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO - ADESIONE DEL CONDUTTORE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1987-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454821-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA CASA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILE URBANO DESTINATO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE AL VENDITORE DELL'INTENZIONE DI VENDERE - NATURA - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO - ADESIONE DEL CONDUTTORE - EFFETTI.*

In tema di locazione d'immobile urbano ad uso non abitativo, la comunicazione al conduttore dell'intento di vendere il bene, che il locatore effettui ai sensi dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392, non configura espressione di volontà negoziale, ma ottemperanza ad un Obbligo che è fissato da detta norma al fine di mettere in condizione il conduttore medesimo di esercitare l'eventuale diritto di prelazione, perfezionando così in suo favore una vicenda acquisitiva di tipo legale, non contrattuale. Pertanto, qualora resti esclusa la spettanza al conduttore del diritto di prelazione, come nel caso di vendita, in via unitaria e non frazionabile, dell'intero fabbricato in cui sia compresa quella porzione ad uso non abitativo, l'adesione del conduttore alla suddetta denunciatio rimane priva di effetti, perché, oltre che inidonea all'indicata acquisizione legale del bene, non può valere come accettazione di una proposta contrattuale. (V 2897/85, mass n 440651; (Conf 2521/86, mass n 445619).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)