Sez. 3, Sentenza n. 2897 del 09/05/1985 (Rv. 440651 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INTENZIONE DEL LOCATORE DI VENDERE L'IMMOBILE - OBBLIGO DELLA DENUNCIATIO AL CONDUTTORE - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO.*
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INTENZIONE DEL LOCATORE DI VENDERE L'IMMOBILE - OBBLIGO DELLA DENUNCIATIO AL CONDUTTORE - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO.*
In tema di prelazione nelle locazioni di immobili ad uso diverso da quello di abitazione l'art. 38 della legge n. 392 del 1978 prevede l'Obbligo della "denunciatio" al momento del sorgere, nel proprietario, dell'intenzione di trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, configurando così una sorta di Obbligo di interpello che - sia per i meccanismi che la denunciatio aziona, sia per l'indeterminatezza che la situazione presenta - non concreta però una proposta contrattuale, con la conseguenza che l'adesione ("offerta") del conduttore non determina il formarsi del vincolo contrattuale.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)