Sez. 3, Sentenza n. 4941 del 12/08/1988 (Rv. 459764 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INTENZIONE DEL LOCATORE DI VENDERE L'IMMOBILE - OBBLIGO DELLA DENUNCIATIO AL CONDUTTORE - NATURA DI PROPOSTA CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INTENZIONE DEL LOCATORE DI VENDERE L'IMMOBILE - OBBLIGO DELLA DENUNCIATIO AL CONDUTTORE - NATURA DI PROPOSTA CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
In tema di prelazione nelle locazioni di immobili ad uso diverso da quello di abitazione l'art. 38 della legge n. 392 del 1978 prevede l'Obbligo della denunciatio al momento del sorgere, nel proprietario, dell'intenzione di trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, configurando così una sorta di Obbligo di interpello che, sia per i meccanismi che la denunciatio aziona, sia per l'indeterminatezza che la situazione presenta (con riguardo allo stato soggettivo del locatore ed alla mera possibilità della conclusione della compravendita) non concreta una proposta contrattuale. Ne consegue che tale denuntiatio può prescindere da offerte di acquisto da parte di terzi e costituire un'autonoma Determinazione del proprietario-locatore, diretta a segnalare al conduttore le condizioni alle quali il diritto di prelazione può essere esercitato. (Conf 6576/87, mass n 454821; (Conf 2726/86, mass n 445771; (Conf 2521/86, mass n 445619; (Conf 2897/85, mass n 440651).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)