Sez. 1, Sentenza n. 3485 del 22/04/1997 (Rv. 503876 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Avviso di accertamento - Sua notifica dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982 - Dichiarazione integrativa - Presentazione sulla base di detto avviso - Iscrizione a ruolo della imposta dovuta sulla base del condono - Impugnazione della stessa in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del D.L. citato - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento dopo l'entrata in vigore del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, che, senza provvedere a tempestiva impugnazione dello stesso, abbia prodotto dichiarazione integrativa per la definizione agevolata della pendenza tributaria sulla base dell'avviso di accertamento, non può più invocare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 516 del 1982 impugnando la successiva iscrizione a ruolo della imposta dovuta sulla base della dichiarazione integrativa, altrimenti incidendo tale dichiarazione di incostituzionalità su un rapporto di imposta esaurito.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)