Sez. 5, Sentenza n. 15275 del 28/11/2000 (Rv. 542233 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Declaratoria d'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 16 del D.L. n. 429 del 1982 - Portata - Avviso di accertamento notificato dopo l'entrata in vigore della disciplina del condono - Nullità - Invocabilità dell'efficacia retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la pronuncia della Corte costituzionale del 7 luglio 1986 n. 175, con la quale è stata dichiarata la parziale incostituzionalità dell'art. 16 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982 n. 516, implica non l'inesistenza ma la nullità dell'avviso di accertamento, per illegittimità dell'esercizio del relativo potere dopo l'entrata in vigore della disciplina del condono e durante il tempo accordato al contribuente per avvalersi della disciplina stessa. L'efficacia retroattiva di detta pronuncia è peraltro invocabile solo se sia aperto o possa essere aperto dibattito giudiziale rivolto a denunciare l'illegittimità dell'atto impositivo. La definitività di quest'atto, per mancanza d'impugnazione, o per pregressa conclusione del relativo giudizio in senso sfavorevole al contribuente, preclude - invece - ogni possibilità di far valere la nullità del titolo costitutivo del debito d'imposta, tenendosi conto che il sopraggiungere dell'intervento della Corte costituzionale, nella fase dell'adempimento dell'obbligazione, ovvero in pendenza di controversia ad esso adempimento esclusivamente inerente (quale quella che investa la liquidazione effettuata dall'ufficio sulla domanda di definizione agevolata), non travolge l'atto medesimo, ma ne evidenzia vizi che potevano e dovevano essere dedotti con detta impugnazione (allegandosi l'illegittimità costituzionale della norma sulla cui base era stato effettuato l'accertamento).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)