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Sez. L, Sentenza n. 1736 del 09/03/1983 (Rv. 426585 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ CONVENZIONALE DI ANZIANITÀ PREVISTA DALLE LEGGI SUI BENEFICI COMBATTENTISTICI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426585-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ CONVENZIONALE DI ANZIANITÀ PREVISTA DALLE LEGGI SUI BENEFICI COMBATTENTISTICI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'indennità convenzionale di buonuscita per i dipendenti ex combattenti di aziende autoferrotranviarie va determinata, a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824, sulla base dell'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759, nel senso che quest'ultima disposizione vale non solo per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo (o paga o retribuzione) ma anche per determinare la base di calcolo nell'entità dello stipendio stesso, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive. Pertanto, alla suddetta indennità non sono applicabili i criteri di liquidazione, più o meno favorevoli, previsti dall'amministrazione di appartenenza dei dipendenti. (Conf 151/83, mass n 424968; (Conf 4336/82, mass n 422312; (Conf 3956/82, mass n 421911; (Conf 3411/82, mass n 421386; (Conf 5735/80, mass n 409573).*

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)