Sez. L, Sentenza n. 3956 del 02/07/1982 (Rv. 421911 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - PERSONALE DEGLI ENTI INDICATI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE PREVISTI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 824/1971 - EFFETTI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ DI BUONUSCITA O DI PREVIDENZA O DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ESTENSIONE E PORTATA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - PERSONALE DEGLI ENTI INDICATI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE PREVISTI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 824/1971 - EFFETTI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ DI BUONUSCITA O DI PREVIDENZA O DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ESTENSIONE E PORTATA.*
In tema di benefici combattentistici per il personale degli enti indicati dall'art. 4 della legge 24 maggio 1970 n. 336 - tra i quali rientra il Banco di Napoli -, l'art. 4 ultimo comma della legge 9 ottobre 1971 n. 824, il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento di anzianità convenzionale operano ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza o della indennità di anzianità, comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759, deve essere inteso nel senso che tale ultima disposizione vale non soltanto per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo o paga o retribuzione, ma anche per determinare la base di calcolo nell'entità dello stipendio stesso come ammontare delle somme corrisposte annualmente, per dodici mesi, con esclusione della tredicesima e delle altre mensilità aggiuntive; senza che al riguardo possa rilevare la computabilità della tredicesima mensilità dei dipendenti statali nell'indennità di buonuscita "ordinaria", collegata cioè esclusivamente alla vera entità e durata dell'attività effettivamente svolta, dato che questa Forma di erogazione al termine del servizio è strettamente commisurata alla concreta durata della prestazione lavorativa, mentre la speciale indennità per la maggiore anzianità fittizia è in definitiva un beneficio convenzionale avulso ed indipendente dalle effettive vicende che hanno caratterizzato il rapporto d'impiego. (Conf 6558/81, mass n 417400; (Conf 1401/80, mass n 404947).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)