Sez. L, Sentenza n. 3411 del 03/06/1982 (Rv. 421386 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - AMBITO DI OPERATIVITÀ - RINVIO ALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATA - DISCIPLINA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 - ININFLUENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - AMBITO DI OPERATIVITÀ - RINVIO ALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATA - DISCIPLINA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 - ININFLUENZA.*
In tema di benefici "combattentistici" per il personale degli enti indicati dall'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (nella specie, Banco di Napoli), l'art. 4, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento di anzianità convenzionale operano ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita o di previdenza, o dell'indennità di anzianità, comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 759 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali), deve essere inteso nel senso che tale ultima disposizione vale non soltanto per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo (o paga o retribuzione), ma anche per determinare la base di calcolo nell'entità dello stipendio stesso, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente, per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive. Nè rileva in contrario che l'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75 abbia stabilito la computabilità della tredicesima mensilità nella indennità di buonuscita ordinaria spettante ai dipendenti statali, giacché, mentre questa è commisurata all'effettivo servizio, la cosiddetta anzianità convenzionale o fittizia degli ex combattenti costituisce un beneficio che, per la sua funzione riparatrice e risarcitoria, è avulso dall'effettiva durata della prestazione lavorativa. (Conf 257/82, mass n 417960, sulla prima parte; (Conf 1610/80, mass n 405190, sulla prima parte; (Conf 1607/80, mass n 405188, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4, Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)