Sez. 3, Sentenza n. 4908 del 01/04/2003 (Rv. 561628 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Requisiti per ottenere il riscatto ex artt. 7, legge n. 817 del 1971 ed 8, legge n. 590 del 1965 - Condizioni dell'azione - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In virtù dell'art. 7, legge n. 817 del 1971, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione ovvero il succedaneo diritto di riscatto se sussistono tutte le condizioni espressamente previste e, tra le altre, che sul fondo oggetto di compravendita non siano insediati "mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti". Questo requisito configura una condizione dell'azione e, conseguentemente, la sua sussistenza deve essere accertata dal giudice d'ufficio e, perciò, il giudice d'appello ha il potere di rigettare la domanda, qualora accerti che sia mancata la relativa prova e che la ricorrenza di un tal requisito non abbia già costituito oggetto di accertamento negativo da parte del giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)