Sez. U, Sentenza n. 3352 del 02/06/1984 (Rv. 435377 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA DEL DIPENDENTE DI RICONOSCIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 150 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. OVVERO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI NELLA MISURA LEGALE - ESTENSIONE DELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA INTESA AD OTTENERE UN ULTERIORE RISARCIMENTO DEL DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA, OVVERO IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA DEL DIPENDENTE DI RICONOSCIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 150 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. OVVERO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI NELLA MISURA LEGALE - ESTENSIONE DELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA INTESA AD OTTENERE UN ULTERIORE RISARCIMENTO DEL DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA, OVVERO IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle controversie inerenti al rapporto di pubblico impiego, si estende alla domanda con la quale il dipendente chieda, sui propri crediti di lavoro, il riconoscimento della rivalutazione monetaria, secondo i criteri di calcolo automatico fissati dall'art. 150 disp. Att. Cod. proc. civ., od altri analoghi, ovvero degli interessi corrispettivi nella misura legale, trattandosi di accessori dei crediti medesimi, che derivano direttamente dalla legge per effetto della mera inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi scaturenti dal suddetto rapporto, e che, quindi, hanno titolo immediato nel rapporto medesimo. Detta giurisdizione, invece, trova deroga in favore di quella del giudice ordinario qualora la domanda del pubblico dipendente sia rivolta ad ottenere un risarcimento per svalutazione monetaria diverso o superiore rispetto a quello indicato, ovvero il pagamento degli interessi moratori, sulla base di specifici comportamenti dell'amministrazione esorbitanti dal puro e semplice ritardo del titolo di spesa, trattandosi di questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali, non ricollegabili a situazioni esauritesi nell'ambito del rapporto d'impiego. (V 3072/83, mass n 427977; (V 5750/82, mass n 423481; (V 5225/82, mass n 423052).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)