Sez. L, Sentenza n. 1186 del 12/02/1985 (Rv. 439306 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - SOGGETTO OBBLIGATO - CONSEGUENZE IN TEMA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - SOGGETTO OBBLIGATO - CONSEGUENZE IN TEMA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l'INPS, mentre il datore di lavoro quando corrisponde i relativi importi assume la posizione di semplice adjectus solutionis causa e pertanto solo l'istituto predetto - e non il datore di lavoro - è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale. (V 4432/82, mass n 422424; (V 1646/82, mass n 419478; (V 1973/81, mass n 412667; (V 3289/80, mass n 407092).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 36, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)