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Sez. 2, Sentenza n. 48017 del 13/10/2016 Ud. (dep. 14/11/2016) Rv. 268432 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Territorialità - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268432-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE

Per il principio della territorialità, previsto dall'art. 6, secondo comma, cod. pen., deve ritenersi commesso in Italia il reato la cui condotta sia stata posta in essere, anche in minima parte nello Stato, seppure priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo; ne consegue che sussiste la giurisdizione italiana nell'ipotesi di ricettazione di merce contraffatta, il cui contratto si sia concluso via internet tramite l'invio dell'ordine di acquisto dal territorio italiano ad un venditore situato all'estero.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6 com. 2, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)