Sez. 1, Sentenza n. 40523 del 10/10/2001 Cc. (dep. 14/11/2001) Rv. 220241 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Dichiarazioni di un collaborante - Criteri di valutazione - Attendibilità intrinseca - Riscontri estrinseci rappresentati dalla dichiarazione della persona offesa - Idoneità a fondare la misura cautelare - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
Nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, qualora questa sia precisa, coerente e circostanziata ed abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, che siano tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi logici l'ordinanza con cui il tribunale del riesame ha valutato intrinsecamente attendibile la dichiarazione del collaborante, indicando nella dichiarazione resa dalla persona offesa un riscontro esterno confermativo di quanto riferito dal collaborante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)