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Sez. 2, Sentenza n. 35359 del 26/06/2002 Cc. (dep. 21/10/2002) Rv. 222665 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata in correità - Criteri di valutazione - Elementi di riscontro - Carattere individualizzante - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2002-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222665-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di misure cautelari, l'art.273, comma 1 bis cod. proc. pen.(introdotto dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n.63 in attuazione dei principi del giusto Processo), disponendo che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, atti a legittimare l'applicazione di misure cautelari personali, debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1, cod. proc. pen., implica che le dichiarazioni accusatorie del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso debbono essere valutate unitamente agli altri elementi che valgano a confermarne l'attendibilità, anche se non occorre raggiungere quel grado di certezza della prova sulla responsabilità proprio del processo cognitivo in quanto la colpevolezza, ai fini cautelari, può essere sufficientemente configurata a livello di gravità del quadro indiziario e, quindi, non di certezza ma di elevato grado di probabilità di colpevolezza del soggetto sottoposto a misura cautelare. Ne deriva che i riscontri obiettivi delle dichiarazioni accusatorie, pur dovendosi ritenere indispensabili con l'introduzione della novella suddetta, non necessariamente devono raggiungere quel livello di individualizzazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito essendo, invece, sufficiente una ricostruzione logica degli stessi che consenta di valutare appieno l'attendibilità del dichiarante e di offrire un quadro storico della vicenda narrata del tutto rispondente al vero ed in cui la posizione dell'accusato trovi collocazioni sintomatiche della sua colpevolezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 4 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)