Sez. 1, Sentenza n. 6241 del 23/06/1998 (Rv. 516707 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Decorrenza - Criteri.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 4 lett. a) della legge 23 dicembre 1986 n. 898 per la notifica del processo verbale contenente gli estremi della violazione prevista dall'art. 2 della legge cit. per indebita percezione di aiuti comunitari ai danni del FEOGA in relazione alla campagna olearia in corso, decorre dal momento in cui l'autorità abbia completato le indagini intese a verificare la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, acquisendo piena conoscenza dell'illecito idonea a giustificare la redazione del rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)