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Sez. 1, Sentenza n. 6522 del 03/07/1998 (Rv. 516932 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Suolo non edificabile - Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Indennità - Valutazione alla stregua delle aree agricole - Necessità - Possibile utilizzazione a scopi agrituristici e di campeggio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516932-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

La rigida bipartizione dei suoli espropriati, operata dall'art. 5 bis legge 8.8.1992 n. 359 agli effetti indennitari, tra edificabili e agricoli (in cui sono compresi, in generale, quelli non edificabili), comporta che per questi ultimi, indennizzabili con ricorso ai criteri di cui al tit. II della legge 22.10.1971 n. 865, cui rinvia il terzo comma, non possa tenersi conto di possibili sfruttamenti economici non strettamente agricoli, come utilizzazioni turistiche e di campeggio.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)