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Sez. 3, Sentenza n. 1109 del 24/01/2003 (Rv. 559973 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Espropriazione presso terzi - Conclusione del procedimento per effetto di non contestata dichiarazione negativa del terzo - Diritto del creditore al recupero delle spese processuali - Insussistenza - Eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 95, 310, 632, cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 2, 3 e 24, Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559973-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 95, 310 e 632, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24, Cost., nella parte in cui dette norme non prevedono il rimborso delle spese sostenute dal creditore procedente nel procedimento di espropriazione forzata presso terzi nel caso di pignoramento presso il terzo tesoriere di un ente pubblico (nella specie, un comune) nel caso di dichiarazione negativa del terzo e di palese inutilità del giudizio di accertamento del relativo obbligo, non consentendo che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che dichiara estinto il processo, possa porre le spese a carico del debitore; infatti, il principio stabilito da dette norme non viola l'art. 3, Cost., in quanto è ragionevole che le spese restino a carico della parte che, rimanendo inattiva, ha determinato l'estinzione del processo, e neppure vulnera gli artt. 2 e 24, Cost., poiché le norme si limitano a disciplinare l'onere delle spese del processo, senza incidere su diritti inviolabili dell'uomo o limitare il diritto di azione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 632, Legge 03/08/1998 num. 302 art. 12, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)