Sez. 3, Sentenza n. 509 del 05/02/1977 (Rv. 384059 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*
Nel giudizio di rinvio i poteri del giudice sono diversi, a seconda che la Cassazione della precedente sentenza di merito sia stata pronunciata per violazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione su punti decisivi della controversia. Nella prima ipotesi il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, ferma restando la valutazione dei fatti cosi come accertati dal giudice di appello. Nella seconda ipotesi l'annullamento travolge, invece, anche gli accertamenti e le valutazioni gia operate, che non possono essere sostituiti dal supremo collegio, esulando dalla sua funzione di giudice di legittimita, e che rientrano invece nei poteri del giudice di rinvio, il quale viene a trovarsi nella stessa pienezza di poteri che aveva il giudice la cui sentenza e stata cassata ed e quindi libero di riesaminare i fatti gia accertati, di accertarne altri nei limiti in cui sono ammesse nuove prove e di decidere la controversia in base nuovi presupposti obbiettivi. (Conf 1915/75, mass n 375605; (Conf 3955/74, mass n 372526; (Conf 1664/74, mass n 369846; (Conf 1310/74, mass n 369379).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)