Sez. 1, Sentenza n. 2466 del 15/03/1994 (Rv. 485726 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami | Provvedimenti a contenuto decisorio - Pubblicazione - Termine di un anno, maggiorato del periodo feriale - Scadenza - Reclamo - Inammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami
L'art. 327 cod. proc. civ., il quale prevede la decadenza dall'impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza o, comunque, del provvedimento impugnabile, indipendentemente dalla loro notificazione, costituendo espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici, trova applicazione anche in casi diversi da quelli espressamente menzionati, ed in particolare in materia fallimentare nei confronti dei provvedimenti a contenuto decisorio emessi dal giudice delegato, che sono reclamabili al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento. Pertanto, il reclamo non è più ammissibile, per avere il provvedimento acquistato efficacia di giudicato, quando sia decorso il termine di un anno, maggiorato del periodo feriale, dalla pubblicazione del provvedimento del giudice delegato, ancorché non sia stata data comunicazione da parte del cancelliere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)