Sez. 3, Sentenza n. 26999 del 07/12/2005 (Rv. 586450 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Esimente del diritto di cronaca - Condizioni - Continenza formale e sostanziale - Relative nozioni - Fattispecie
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, presupposto per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca è la continenza del fatto in tale esercizio sia dal punto di vista sostanziale che formale; sotto il primo profilo i fatti narrati devono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva, e, sotto il secondo profilo, l'esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, cioè deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari. (Nella specie, relativa alla notizia dell'arresto provvisorio di un ufficiale nel corso di un interrogatorio davanti al giudice istruttore che conduceva indagini su una strage, la sentenza di merito, confermata dalla S.C. in applicazione del principio soprariportato, aveva ritenuto rilevante l'omessa notizia della scarcerazione, avvenuta alle ore 15, 30 del giorno dopo l'arresto, e quindi in tempo utile per essere riportata nel quotidiano del giorno successivo, così incidendo sulla gravità del sospetto che il testimone non avesse riferito la verità al giudice)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Costituzione art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)