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Sez. 5, Sentenza n. 15438 del 06/12/2001 (Rv. 550920 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Rettificabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550920-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE

L'esistenza di errori materiali desumibili ab intrinseco dai dati contenuti nella dichiarazione ai fini I.V.A. può essere sempre opposta dal contribuente, anche dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, specialmente quando tale deduzione sia diretta a paralizzare una pretesa impositiva dell'Amministrazione finanziaria fondata sul tali errori, atteso che la dichiarazione non è assimilabile ad una confessione (se non altro per l'indisponibilità dei diritti e degli obblighi tributari cui si riferisce) ed è irretrattabile solo nel senso che, una volta che sia intervenuta, il procedimento raggiunge uno stadio dal quale non potrebbe più regredire in conseguenza della pretesa del contribuente di presentare, oltre i termini prescritti, una dichiarazione ulteriore e diversa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)