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Sez. 1, Sentenza n. 6113 del 18/06/1999 (Rv. 527659 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Beni ereditari - Valore inferiore al dichiarato - Accertamento da parte del giudice tributario - Ammissibilità - Mancata denuncia dell'errore nei termini previsti per la dichiarazione, nonché avvenuta liquidazione e pagamento della imposta - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527659-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE

In tema di imposta sulle successioni, il giudice tributario può accertare, ove ciò sia dedotto dal contribuente, un valore dei beni caduti in successione inferiore al dichiarato, senza che a tale accertamento osti il fatto che il contribuente non abbia dedotto l'errore, commesso nell'attribuire a detti beni un valore superiore a quello reale, nel termine posto dalla legge per la presentazione della denuncia di successione e che la amministrazione finanziaria abbia provveduto alla liquidazione dell'imposta ex art. 33 del D.Lgs 31 ottobre 1990 n. 346 ed essa sia stata pagata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)