diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6662 del 13/11/1986 (Rv. 448821 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - DISCIPLINA APPLICABILE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - BLOCCO DELLE TARIFFE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1986-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448821-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - DISCIPLINA APPLICABILE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - BLOCCO DELLE TARIFFE - PORTATA.*

La rivalutazione monetaria prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. attiene solo ai crediti maturati e dovuti ma non corrisposti dal datore di lavoro debitore al momento del loro sorgere effettivo, per ricostituire in tal modo la reale entità economica che il lavoratore aveva in quel momento diritto di conseguire, mentre tale funzione è invece estranea al diverso criterio che nel corso del rapporto, e cioè in presenza delle due contemporanee obbligazioni, prevede un metodo automatico e di natura contrattuale di elevazione salariale, che però, per esigenza sopravvenuta di contenimento generale delle spese degli enti obbligati (secondo la ratio del d.l. n. 264 del 1974), viene ad essere escluso da una nuova norma di legge. Pertanto - considerato anche che nel corrispettivo di prestazioni lavorative svolte in piena autonomia e che si aggiungono all'abituale e normale Esercizio di un'attività libero-professionale non è senz'altro ravvisabile quella funzione di garanzia dei bisogni primari e di sostentamento che la retribuzione, ai sensi dell'art. 36 cost., deve assicurare ai lavoratori subordinati (tant'è che tale norma non viene ritenuta applicabile ai lavoratori autonomi) e tenuto altresì conto che nemmeno si configura la necessità d'intervenire ad evitare che il datore di lavoro lucri sul tempo del ritardo, data l'incompatibilità fra la sua natura pubblica ed un simile intento speculativo - detta rivalutazione non è applicabile a favore dei medici convenzionati degli enti mutualistici, il cui lavoro, ancorché parasubordinato e soggetto alla Competenza del giudice del lavoro, resta tuttavia assoggettato, quanto alla disciplina economica, alle norme specifiche che regolano la singola professione. (V 3814/84, mass n 435775; (Conf 3839/86, mass n 446677; (Conf 2037/83, mass n 426893; (Conf 48/83, mass n 424839; (Conf 28/83, mass n 424824; (Conf 6797/82, mass n 424428; (Conf 3559/82, mass n 421531; (contra 5607/84, mass n 437283).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 25/01/1985 num. 8 art. 6 CORTE COST., Legge 27/03/1985 num. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)