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Sez. 1, Sentenza n. 4053 del 11/05/1990 (Rv. 467073 - 01)

INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - IMPRESA ELETTRICA NON APPARTENENTE A SOCIETÀ QUOTATA IN BORSA E NON TENUTA ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO - METODO ANALITICO DEL COMPLESSIVO AMMONTARE DEI VALORI DEI BENI AZIENDALI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467073-01

INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - IMPRESA ELETTRICA NON APPARTENENTE A SOCIETÀ QUOTATA IN BORSA E NON TENUTA ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO - METODO ANALITICO DEL COMPLESSIVO AMMONTARE DEI VALORI DEI BENI AZIENDALI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Al fine della Determinazione dell'indennizzo per la nazionalizzazione di impresa elettrica non appartenente a società quotata in borsa e non tenuta alla formazione del bilancio, secondo il criterio del valore di stima fissato dall'art. 5 n. 4 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 istitutiva dell'ENEL, il ricorso, anziché al mero metodo della capitalizzazione del reddito, anche a quello analitico del complessivo ammontare dei valori dei beni aziendali, per poi procedere alla media aritmetica (semisomma) degli importi ottenuti con l'uno e con l'altro, postula che dei singoli beni aziendali sia possibile, ed in concreto venga attuata una dettagliata valutazione, secondo parametri oggettivi, sicché il secondo termine di quella media non può essere costituito puramente e semplicemente dal valore degli impianti dichiarati dall'espropriato. (V 4610/83, mass n 429481; (Conf 1/85, mass n 438204).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)