diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23/03/2006 Ud. (dep. 23/05/2006) Rv. 234109 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Sindacato della Corte di cassazione - Modifica apportata all'art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006 - Incidenza sul sindacato di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234109-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

Anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto precluso, al giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti; né il riferimento del vizio di motivazione anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" ha mutato l'oggetto di tale giudizio, che resta limitato alla contrarietà di un provvedimento alle norme di legge, con esclusione della verifica della correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)