Sez. L, Sentenza n. 2508 del 16/06/1977 (Rv. 386228 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - RISOLUZIONE SENZA GIUSTA CAUSA - RISARCIMENTO DEL DANNO DEL LAVORATORE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - RISOLUZIONE SENZA GIUSTA CAUSA - RISARCIMENTO DEL DANNO DEL LAVORATORE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE.*
Nel caso di risoluzione anticipata, senza giusta causa, di un contratto di lavoro a tempo determinato, l'ammontare del danno che il datore di lavoro e tenuto a risarcire, deve essere determinato secondo i criteri fissati dall'art 1223 e segg cod civ e, se del caso, puo essere liquidato in via equitativa. Esso, pertanto, va accertato tenendo conto dell'equivalente economico delle utilita che il lavoratore avrebbe realizzato se il contratto fosse stato puntualmente eseguito e da ragguagliarsi, di regola, al corrispettivo pattuito per la durata del rapporto, detratti i proventi che il lavoratore si e procurato o si sarebbe potuto procurare con lo impiego dell'ordinaria diligenza, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, attraverso un altro impiego. Sono, peraltro, salve le ipotesi in cui le parti abbiano derogato ai cennati criteri di liquidazione, determinando preventivamente in modo fisso ed immutabile il danno risarcibile. (V 2188/74, mass n 370556; (V 765/74, mass n 368621; (V 3633/72, mass n 361651).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)