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Sez. U, Sentenza n. 103 del 13/01/1989 (Rv. 461340 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CONTROVERSIA INERENTE AL PAGAMENTO DEL PREZZO DI COMPRAVENDITA PROMOSSA DA SOCIETÀ ITALIANA NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ STRANIERA CON SEDE IN UN PAESE ADERENTE ALLA PREDETTA CONVENZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE - SVOLGIMENTO NEL PRIMO ATTO DIFENSIVO, DA PARTE DELLA CONVENUTA, DI DIFESA NEL MERITO PRECEDENTE DALLA CONTESTAZIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - ACCETTAZIONE TACITA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461340-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CONTROVERSIA INERENTE AL PAGAMENTO DEL PREZZO DI COMPRAVENDITA PROMOSSA DA SOCIETÀ ITALIANA NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ STRANIERA CON SEDE IN UN PAESE ADERENTE ALLA PREDETTA CONVENZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE - SVOLGIMENTO NEL PRIMO ATTO DIFENSIVO, DA PARTE DELLA CONVENUTA, DI DIFESA NEL MERITO PRECEDENTE DALLA CONTESTAZIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - ACCETTAZIONE TACITA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo a controversia inerente al pagamento del prezzo di compravendita, promossa da una società italiana nei confronti di società straniera con Sede in un Paese aderente alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804, il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi degli artt. 2 e 5 di tale convenzione, in conseguenza dell'ubicazione di detta Sede della convenuta e della circostanza che l'obbligazione dedotta in giudizio debba essere eseguita presso la convenuta medesima (nella specie, trattandosi di vendita di mobili, in applicazione dell'art. 59 della convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1964, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 816), non resta escluso, sotto il profilo della tacita accettazione della giurisdizione del giudice italiano adito, per il fatto che la convenuta, con il primo atto difensivo, abbia anche svolte difese nel merito, ove nella stessa Sede, abbia pure contestato in via pregiudiziale la Competenza giurisdizionale (art. 18 della convenzione di Bruxelles, nell'interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia della CEE). (V 5985/84, mass n 437652).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 59, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 18, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 21/06/1971 num. 816

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)