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Sez. 2, Sentenza n. 25122 del 07/03/2023 Ud. (dep. 09/06/2023) Rv. 284859 - 01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari - Mancata ricognizione in dibattimento - Utilizzabilità del riconoscimento fotografico ed idoneità a fondare l’affermazione di responsabilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284859-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE

In tema di prove non disciplinate dalla legge, ove all'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell'imputato presente in termini di "assoluta certezza", la prova dell'identificazione del predetto può essere raggiunta anche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, verificando l'esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna emessa a fronte del mancato riconoscimento dell'imputato da parte di testimone oculare, che aveva giustificato l'affievolirsi del ricordo inerente alla persona con il tempo trascorso dai fatti, ma che, al contempo, aveva riconosciuto il veicolo utilizzato per la fuga dai rapinatori, circostanza che trovava "aliunde" riscontro estrinseco).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)