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Sez. 2 - , Sentenza n. 10249 del 03/02/2021 Ud. (dep. 17/03/2021) Rv. 280772 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - CAPACITÀ DI TESTIMONIARE | Riconoscimento fotografico - Mancata conferma in dibattimento - Utilizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280772-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - CAPACITÀ DI TESTIMONIARE

Il riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, non reiterato o non confermato nel corso del dibattimento, può essere ritenuto utilizzabile a fini probatori soltanto nel caso in cui, in applicazione della disciplina prevista per le contestazioni dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., risulti da elementi concreti che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità con la finalità di condizionare l'esito dell'atto ricognitivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)