Sez. L, Sentenza n. 2212 del 28/03/1986 (Rv. 445365 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RICORSO AMMINISTRATIVO - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - QUALIFICAZIONE DELLA MALATTIA - OBBLIGO DELLO ASSICURATO - INSUSSISTENZA - DOMANDA DI PRESTAZIONE ASSICURATIVA PROPOSTA IN SEDE AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA PER MALATTIA NON COINCIDENTE CON QUELLA DENUNCIATA MA NEL MEDESIMO QUADRO SINTOMATOLOGICO ALLEGATO - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RICORSO AMMINISTRATIVO - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - QUALIFICAZIONE DELLA MALATTIA - OBBLIGO DELLO ASSICURATO - INSUSSISTENZA - DOMANDA DI PRESTAZIONE ASSICURATIVA PROPOSTA IN SEDE AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA PER MALATTIA NON COINCIDENTE CON QUELLA DENUNCIATA MA NEL MEDESIMO QUADRO SINTOMATOLOGICO ALLEGATO - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 53 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa Obbligo allo assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata "una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore; per conseguenza, non può essere considerata nuova, sia in Sede di procedura amministrativa che in Sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale ancorché non coincidente con quella denunciata (e rivelatasi insussistente), rientri sempre - pur implicando una diversa qualificazione tabellare - nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal senso, di mera diversità di qualificazione "sub specie iuris" del fatto costitutivo allegato, consentiva, in Sede giudiziaria, anche al giudice d'appello, previo esperimento - ove necessario - di nuova consulenza tecnica. (Conf 609/85, mass n 438820; (Conf 440/84, mass n 432665; (contra 2707/85, mass n 440491; (contra 2839/84, mass n 434878; (contra 4681/83, mass n 429570; (contra 4430/82, mass n 422419; (contra 4529/81, mass n 415237; (contra 4500/78, mass n 394170).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 140 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)