Sez. 5, Sentenza n. 6079 del 13/12/1999 Cc. (dep. 04/02/2000) Rv. 215470 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Elemento sopravvenuto favorevole - Obbligo di trasmissione - Verbale di interrogatorio - Inclusione - Ragioni - Omissione - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In materia di riesame delle misure cautelari, tra gli atti sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini che, in forza della Legge 8 agosto 1995 n. 332 devono essere trasmessi al giudice del riesame, rientrano anche i verbali di interrogatorio reso al GIP ex art. 294 cod. proc. pen. Ciò in quanto tale atto svolge la funzione di rendere edotto l'indagato degli elementi di accusa esistenti a suo carico e di consentire allo stesso una immediata difesa. Non prevedere che tale atto sia conosciuto ed esaminato dal Tribunale del riesame significa privare tale organo di un elemento di valutazione importante, poiché trattasi di uno degli atti difensivi di maggiore rilievo specialmente nella fase delle indagini preliminari. Nè è possibile ritenere la necessità di valutare prima dell'invio del verbale il contenuto dell'atto per verificare se esso "oggettivamente" contenga elementi difensivi, poiché è necessario che tale valutazione di merito venga compiuta dall'Organo che deve decidere in ordine alla libertà e non dal P.M. procedente. (Fattispecie di inefficacia della misura ex comma decimo, art. 309 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)