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Sez. 1, Sentenza n. 4516 del 11/07/1981 (Rv. 415225 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO EX ART 111 COST - NOTIFICAZIONE DOPO UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA - TARDIVA O MANCATA COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE DEL DISPOSITIVO DELLA DECISIONE IMPUGNATA - IRRILEVANZA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 COST - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415225-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO EX ART 111 COST - NOTIFICAZIONE DOPO UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA - TARDIVA O MANCATA COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE DEL DISPOSITIVO DELLA DECISIONE IMPUGNATA - IRRILEVANZA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 COST - INSUSSISTENZA.*

Il termine annuale di decadenza ex art 327 cod proc civ trova applicazione anche al ricorso per Cassazione contro le decisioni della commissione tributaria centrale che, in Mancanza di una disciplina specifica nel DPR 26 ottobre 1972 n 636, recante la disciplina del contenzioso tributario, e soggetto alla normativa del codice di rito, malgrado l'omesso richiamo nell'art 39 del citato DPR dell'anzidetta norma, dal momento che, pur senza una esplicita norma di rinvio, devono trovare applicazione quelle Disposizioni di carattere generale che, per l'unita dell'ordinamento giuridico e per la corrispondenza a generali esigenze del medesimo, quali quelle della certezza e della immutabilita delle decisioni dopo un determinato termine, appaiono necessariamente applicabili, salva espressa disposizione contraria o comunque incompatibile, nei diversi ordini di giudizi pur diversi da quello innanzi al giudice ordinario. Pertanto, decorso il predetto termine di decadenza dalla pubblicazione della decisione mediante deposito in segreteria, il ricorso e inammissibile, indipendentemente dalla tardiva o mancata comunicazione del dispositivo della decisione impugnata al contribuente a norma dell'art 38 del DPR n 636 del 1972, in quanto tale comunicazione non e requisito integrativo della pubblicazione, che da sola rende immutabile la decisione. La ritenuta applicabilita dell'art 327 cod proc civ manifestamente non si pone in contrasto ne con l'art 24 cost, per l'ampiezza dei termini concessi per lo Esercizio del diritto di difesa e per la possibilita riconosciuta alle parti di prendere visione del dispositivo ancor prima della pubblicazione e della comunicazione della decisione, ne con l'art 3 cost, in quanto la diversita delle modalita di comunicazione del provvedimento al contribuente e all'amministrazione finanziaria si giustifica per le differenze organizzative delle parti. (V 4874/80, mass n 408698; (V 4845/80, mass n 408673; (V 1718/80, mass n 405329; (V 698/80, mass n 404129).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 27 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)