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Sez. 2, Sentenza n. 1442 del 16/03/1981 (Rv. 412092 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412092-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando, per effetto di una situazione sopravvenuta, la parte che ha invocato la tutela giurisdizionale abbia perduto l'interesse alla pronunzia, ossia alla dichiarazione di sussistenza o insussistenza del diritto controverso, e, pertanto, essa non si configura in conseguenza di quell'adeguamento della controparte alla avversa pretesa che non comporti il venir meno dell'interesse della parte all'accertamento positivo o negativo dell'azionato diritto. (V 1173/80, mass n 404657; (V 4661/79, mass n 401203; (V 276/78, mass n 389565; (V 118/78, mass n 389411).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)