Sez. 1, Sentenza n. 5140 del 07/10/1982 (Rv. 423013 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PRESTAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO PER L'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO ED IN CASSAZIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PRESTAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO PER L'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO ED IN CASSAZIONE.*
La domanda diretta a far valere il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria della somma liquidata a titolo di risarcimento per il periodo di occupazione illegittima di un fondo da parte della pubblica amministrazione non altera il petitum originario di ristoro del danno da fatto illecito, ma tende in sostanza a conseguire, attraverso l'aestimatio, lo stesso effetto risarcitorio perseguito con la proposizione dell'Azione, come determinabile al momento della relativa pronuncia giudiziaria. Tale domanda, quindi, non solo può essere spiegata per la prima volta in appello, ma il dato della svalutazione deve essere rilevato d'ufficio, dal giudice in tale Sede e la questione medesima può venire dedotta per la prima volta in Cassazione, sempre che il creditore non abbia manifestato una contraria volontà. (nella specie, l'esistenza di tale contraria volontà è stata ravvisata nel fatto che il ricorrente in Sede di appello aveva chiesto il rigetto della domanda della controparte e la conferma della sentenza del giudice di primo grado che aveva determinato in una certa misura la maggiorazione per la svalutazione monetaria. (V 1052/80, mass n 404523; (Conf 3714/77, mass n 387370; (Conf 4118/76, mass n 382770).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)