diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6803 del 14/12/1988 (Rv. 461053 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - NATURA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO PER L'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO OD IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461053-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - NATURA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO PER L'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO OD IN CASSAZIONE.*

Le obbligazioni derivanti dalla occupazione temporanea di un bene debitamente autorizzata e dalla successiva espropriazione, se pronunciata nel termine fissato, sono obbligazioni pecuniarie, sicché entrambe le indennità non sono suscettibili di automatica rivalutazione in correlazione al deprezzamento della moneta, salva la liquidazione del maggior danno a norma dell'art. 1224 cod. civ.. per contro, costituisce debito di valore quello derivante dallo illegittimo protrarsi dell'occupazione oltre il periodo per il quale era stata autorizzata, trattandosi in tale ipotesi di fatto illecito che genera un'obbligazione risarcitoria e dunque la somma dovuta è suscettibile di rivalutazione monetaria, cui il giudice deve procedere anche di ufficio e per la prima volta in grado di appello. (Conf 6567/86, mass n 448715, sulla prima parte della massima; (Conf 7243/83, mass n 431844, sulla seconda parte della massima; (Conf 6619/83, mass n 431344, sulla prima parte della massima; (Conf 5140/82, mass n 423013, sulla seconda parte della massima; (Conf 6188/81, mass n 416969, sulla seconda parte della massima; (Conf 4118/76, mass n 382770, sulla seconda parte della massima).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)