diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4118 del 10/11/1976 (Rv. 382770 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO PER L'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO OD IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382770-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO PER L'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO OD IN CASSAZIONE.*

La domanda diretta a far valere il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento per il periodo di occupazione illegittima di un fondo da parte della pubblica amministrazione non altera il petitum originario di ristoro del danno da fatto illecito, ma tende in sostanza a conseguire, attraverso l'aestimatio, lo stesso effetto risarcitorio perseguito con la proposizione dell'Azione, come determinabile al momento della relativa pronuncia giudiziaria, secondo i principi in materia di responsabilita aquiliana. Tale domanda, quindi, non solo puo esser spiegata per la prima volta in appello, ma il dato della svalutazione dev'essere rilevato d'ufficio, dal giudice, in tale Sede e la questione medesima puo venire dedotta per la prima volta in Cassazione, sempre che il creditore non abbia manifestato una contraria volonta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 com. 1, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)