Sez. L, Sentenza n. 11632 del 22/06/2004 (Rv. 573845 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Rivalutazione automatica - Disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 8, comma 8, D.Lgs. n. 468 del 1997 - Criterio di adeguamento previsto per il trattamento straordinario di integrazione salariale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Dubbi di illegittimità costituzionale - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, quinto comma, del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, secondo una scelta di politica sociale del legislatore, che ha inteso offrire al lavoratore collocato in cassa integrazione una tutela leggermente maggiore rispetto a quella assicurata al lavoratore in mobilità, la cui compatibilità costituzionale è stata affermata da Corte Cost. n. 184 del 2000 ed emerge anche dalla assimilabilità dell'indennità di mobilità ai trattamenti di disoccupazione più che al trattamento c.i.g.s.. L'approvazione della legge n. 144 del 1999, contenente la delega al governo a introdurre l'adeguamento annuale nella misura dell'80% dell'indennità di mobilità, induce inoltre ad escludere che esistesse già un principio generale di rivalutazione (oltre che dei massimali) della indennità stessa fondato sull'art.7 l. 223 del 1991. Parimenti, tale adeguamento automatico non trova neppure applicazione al sussidio per i lavori socialmente utili, atteso che l'art. 1 comma 3 del d.l. n. 510 del 1996, nel riformulare il quarto comma dell'art 14 del d.l. n. 299 del 1994, ha previsto che a tale sussidio si applichino le disposizioni in materia di indennità di mobilità, e solo l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo n. 468 del 1997 ha esteso ad esso la rivalutazione, secondo il criterio in vigore per l'integrazione salariale ordinaria, a decorrere dal 1 gennaio 1999. Nè tale esclusione suscita dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 36 e 38 Cost., nel caso di espletamento di una vera e propria prestazione lavorativa subordinata resa nel contesto di un progetto di l.s.u., giacché in tal caso l'onere della proporzionalità e sufficienza della retribuzione grava su chi utilizza la prestazione e non sull'ente previdenziale che si limita a gestire il finanziamento dei progetti socialmente utili.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 1 com. 5 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Legge 17/05/1994 num. 144 art. 45 com. 1, Legge 13/08/1980 num. 427, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)