Sez. L, Sentenza n. 10651 del 07/07/2003 (Rv. 564850 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Rivalutazione automatica - Disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 8, comma 8, D.Lgs. n. 468 del 1997 - Criterio di adeguamento previsto per il trattamento straordinario di integrazione salariale - Applicabilità - Esclusione - Dubbi di illegittimità costituzionale - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, quinto comma, del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità; parimenti, tale adeguamento automatico non trova neppure applicazione al sussidio per i lavori socialmente utili, nel regime precedente all'art. 8, quinto comma, del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 467, che ha esteso a tale sussidio "tutte le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità". Nè tale esclusione suscita dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 36 e 38 Cost., dato che il legislatore, non prevedendo l'efficacia retroattiva di tale ultima disposizione, ha operato le sue scelte di politica economica determinando discrezionalmente le risorse da destinare al finanziamento dei lavori socialmente utili e differendo nel tempo l'operatività del meccanismo di rivalutazione automatica.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 1 com. 5 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Legge 13/08/1980 num. 427, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8 com. 8, Costituzione art. 36, Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)