Sez. L, Sentenza n. 6729 del 19/12/1981 (Rv. 417612 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - ART. 3 DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - CARATTERE SUSSIDIARIO DELLE OPERE O DEI SERVIZI APPALTATI - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELL'APPLICABILITÀ DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - ART. 3 DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - CARATTERE SUSSIDIARIO DELLE OPERE O DEI SERVIZI APPALTATI - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELL'APPLICABILITÀ DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il carattere sussidiario delle opere o dei servizi appaltati non è, di per sè, sufficiente ad escludere l'applicabilità delle Disposizioni dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (secondo cui l'appaltante e l'appaltatore sono tenuti in solido a corrispondere ai lavoratori dipendenti dal secondo un trattamento non inferiore a quello spettante ai dipendenti del primo), in quanto anche le opere ed i servizi aventi l'anzidetto carattere possono inerire al normale ciclo produttivo dell'impresa appaltante. (V 1496/75, mass n 375080; (V 3550/74, mass n 372066; (V 2914/74, mass n 371352; (V 2751/71, mass n 353918).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 lett. F CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)