Sez. L, Sentenza n. 1496 del 18/04/1975 (Rv. 375080 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - CONCESSIONE IN APPALTO DI OPERE E SERVIZI DA ESEGUIRSI NELL'INTERNO DELL'AZIENDA - TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE - PARIFICAZIONE CON QUELLO SPETTANTE AI DIPENDENTI DELL'APPALTANTE - AMBITO DI APPLICAZIONE - APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - CONCESSIONE IN APPALTO DI OPERE E SERVIZI DA ESEGUIRSI NELL'INTERNO DELL'AZIENDA - TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE - PARIFICAZIONE CON QUELLO SPETTANTE AI DIPENDENTI DELL'APPALTANTE - AMBITO DI APPLICAZIONE - APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'art 3 della legge 23 ottobre 1960 n 1369, sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, prevede, in caso di concessione in appalto di 'opere e servizi da eseguirsi nell'interno dell'aziendà , l'Obbligo solidale dello appaltante e dell'appaltatore di corrispondere ai prestatori di lavoro un trattamento non inferiore a quello minimo spettante ai dipendenti del primo. Tale norma e diretta ad assicurare parita di trattamento ai lavoratori operanti nel medesimo settore produttivo e riguarda, pertanto, non tutte le opere ed i servizi che si svolgano nell'ambito dei locali dell'azienda dell'appaltante, ma solo quelle che ineriscano al suo ciclo produttivo normale, sia pure con carattere sussidiario ed accessorio; va conseguentemente negata la sua applicabilita nell'ipotesi di appalto di un servizio di mensa, quando risulti accertato che esso non rientri, neppure collateralmente, in detto ciclo produttivo, essendo riferibile ad un'attivita meramente assistenziale. (V 2751/71, mass n 353918; 1993/70, mass n 348060; (V 1790/70, mass n 347756).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1960 num. 1369 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)