Sez. L, Sentenza n. 2914 del 17/10/1974 (Rv. 371352 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - APPALTI DI OPERE E SERVIZI ALL'INTERNO DI AZIENDE - UNIFORMITA DEL TRATTAMENTO MINIMO DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI - OBBLIGO SOLIDALE DEGLI APPALTATORI E DEI COMMITTENTI - CONDIZIONI - INDUSTRIA METALMECCANICA - APPALTO DI SERVIZIO DI MENSA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - APPALTI DI OPERE E SERVIZI ALL'INTERNO DI AZIENDE - UNIFORMITA DEL TRATTAMENTO MINIMO DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI - OBBLIGO SOLIDALE DEGLI APPALTATORI E DEI COMMITTENTI - CONDIZIONI - INDUSTRIA METALMECCANICA - APPALTO DI SERVIZIO DI MENSA - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo solidale dell'imprenditore, che abbia dato in appalto opere e servizi, e dell'impresa appaltatrice di assicurare ai dipendenti di questa un trattamento retributivo e normativo minimo, non inferiore a quello spettante ai dipendenti del primo, sussiste, ai sensi dell'art 3 della legge 23 ottobre 1960 n 1369, nel solo caso in cui l'attivita dell'appaltatore - si svolga essa, o meno, all'interno dello stabilimento del committente - si inserisca direttamente, come parte necessaria, nel ciclo produttivo predisposto da quest'ultimo. Pertanto, il suddetto Obbligo non ricorre nei confronti dei dipendenti della impresa che abbia preso in appalto il servizio di mensa di un'industria metalmeccanica, in quanto l'attivita di detta impresa non rientra fra quelle necessarie ed essenziali rispetto all'attivita produttiva della committente; e cio anche nel caso in cui il servizio di mensa sia stato predisposto da questa ultima in adempimento di un Obbligo previsto da un contratto collettivo. (Conf 2751'71, mass n 353918; 1790'70, mass n 347756; (V 1993'70, mass n 348060).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)