Sez. L, Sentenza n. 4463 del 07/07/1981 (Rv. 415168 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - AUTOFERROTRANVIERI AVENTI DIRITTO A PENSIONE - INDENNITA DI BUONUSCITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - AUTOFERROTRANVIERI AVENTI DIRITTO A PENSIONE - INDENNITA DI BUONUSCITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Per la liquidazione dell'indennita di buonuscita prevista dall'art 12 dell'accordo nazionale del 19 febbraio 1948 in favore degli autoferrotranvieri aventi diritto a pensione, valgono principi analoghi a quelli operanti in tema di indennita di buonuscita spettante, a termini degli artt 26 e 27 dell'allegato a al RD 8 gennaio 1931 n 148 ai dipendenti che non abbiano maturato diritto a pensione, la quale deve essere commisurata - anche alla stregua della sentenza 28 maggio 1975 n 124 della Corte costituzionale - secondo i criteri imperativi fissati dagli artt 2120 e 2121 cod civ, e quindi tenendo conto di ogni elemento di natura retributiva continuativamente corrisposto, come la tredicesima mensilita e le altre indennita annuali. (Conf 5061/80, mass n 408918; (Conf 4083/80, mass n 407977; (Conf 5443/79, mass n 402024).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)