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Sez. L, Sentenza n. 938 del 04/02/1983 (Rv. 425703 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA DEI FERROTRANVIERI NON AVENTI DIRITTO A PENSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - NOZIONE - APPLICABILITÀ DEI PRINCIPI RELATIVI AI DIPENDENTI CON DIRITTO A PENSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425703-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA DEI FERROTRANVIERI NON AVENTI DIRITTO A PENSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - NOZIONE - APPLICABILITÀ DEI PRINCIPI RELATIVI AI DIPENDENTI CON DIRITTO A PENSIONE.*

In tema di indennità di buonuscita in favore dei dipendenti delle aziende ferrotranviarie che non abbiano maturato diritto a pensione, prevista dagli artt. 26 e 27 del regolamento allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, con riferimento allo "stipendio o paga ultimi raggiunti", la Corte costituzionale, con sentenza n. 124 del 28 maggio 1975 ha affermato la legittimità di tali norme, a condizione che la predetta nozione che "stipendio o paga ultimi raggiunti" vada intesa come retribuzione ultima raggiunta, secondo i criteri imperativi fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. e, quindi, computando ogni elemento di natura retributiva quale le mensilità supplementari. Analoghi principi devono ritenersi operanti con riguardo alla indennità di buonuscita, prevista dalla contrattazione collettiva (art. 12 dell'accordo nazionale del 19 febbraio 1948) in favore del personale con diritto a pensione, anch'esso avente natura essenzialmente di corrispettivo differito, nel senso che la autonomia collettiva sul punto viene legittimamente esercitata, in attuazione della delega conferita dall'art. 1 del citato R.d. n. 148 del 1931, solo se ed in quanto rispetti ed attui il predetto criterio inderogabile dell'onnicomprensività dell'ultima retribuzione, quale base per il computo dell'indennità medesima. (Conf 2944/82, mass n 420845; (Conf 5043/81, mass n 415825; (Conf 4463/81, mass n 415168; (Conf 4083/80, mass n 407977).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)